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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 927

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 1-4-1976
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  della  Calabria,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  dicembre
1971, n. 1329; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' della Calabria e convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Al titolo della sezione II dopo la parola "fisica" e' aggiunta  una
virgola e la parola "chimica". 
  Dopo l'art. 27, con il conseguente  spostamento  della  numerazione
degli articoli successivi, e' inserito  il  seguente  nuovo  articolo
relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica. 
                     Corso di laurea in chimica 
  Art. 28. - Gli insegnamenti per conseguire  la  laurea  in  chimica
sono  impartiti,  nei  limiti  delle  norme  vigenti   che   regolano
l'ordinamento  della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali, nei dipartimenti di matematica, fisica,  chimica,  biologia
cellulare, scienze della Terra, scienze dell'educazione, meccanica. 
  Il corso di laurea in  chimica  si  distingue  nei  due  indirizzi:
inorganico-chimico-fisico e organico-biologico. 
  Lo studente che  intende  conseguire  la  laurea  in  chimica  deve
appartenere ad uno dei seguenti dipartimenti: 
    dipartimento di chimica; 
    dipartimento di fisica; 
    dipartimento di biologia cellulare; 
    dipartimento di scienze della Terra. 
  L'esame di laurea consta: 
    a) della discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o
avente comunque carattere di elaborazione autonoma; 
    b) di una prova pratica. 
  Superato l'esame di laurea,  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore in chimica. 
  L'art. 43, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel
dipartimento di matematica, e' integrato dai seguenti insegnamenti: 
    istituzioni di matematiche (biennale); 
    esercitazioni di matematiche (biennale); 
    complementi di matematica (corso speciale per chimici). 
  L'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel
dipartimento di fisica, e' integrato dai seguenti insegnamenti: 
    fisica sperimentale (biennale); 
    esercitazioni di fisica sperimentale. 
  L'art. 45, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel
dipartimento di chimica, e' integrato dai seguenti insegnamenti: 
    chimica generale ed inorganica (biennale); 
    chimica organica (biennale); 
    esercitazioni di preparazioni chimiche; 
    esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 
    esercitazioni di analisi chimica qualitativa; 
    esercitazioni di chimica fisica (biennale); 
    chimica fisica (biennale); 
    esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi; 
    chimica applicata (a scelta dello studente); 
    esercitazioni di chimica organica ed analisi organica; 
    chimica analitica; 
    chimica organica industriale; 
    chimica farmaceutica; 
    chimica bromatologica; 
    farmacologia; 
    chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 
    chimica agraria; 
    elettrochimica; 
    scienze dell'alimentazione; 
    storia della chimica; 
    spettroscopia molecolare; 
    spettroscopia delle radiofrequenze; 
    strutturistica chimica; 
    chimica quantistica; 
    misure elettriche (corso speciale per chimici); 
    chimica inorganica superiore; 
    chimica dei composti di coordinazione; 
    chimica dei composti organo-metallici; 
    chimica delle sostanze naturali; 
    analisi chimica strumentale; 
    cinetica chimica. 
  L'art. 48, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel
dipartimento di  scienze  della  Terra,  e'  integrato  dal  seguente
insegnamento: 
    mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale   per
chimici). 
  L'art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel
dipartimento di meccanica, e' integrato dal seguente insegnamento: 
    esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1976 
  Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 4