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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1975, n. 518

Norme in materia di aggiornamento tecnologico degli impianti di lavorazione degli olii minerali e loro derivati.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  20-11-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, punto 4, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente una delega legislativa al Governo della Repubblica in materia di revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza e dei processi di lavorazione degli impianti di trattamento degli olii minerali e loro derivati;
Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 346;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone ogni cinque anni, presso gli stabilimenti di trattamento degli olii minerali e loro derivati soggetti al regime della concessione di cui agli articoli 4 e seguenti del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, l'accertamento dell'efficienza degli impianti installati e dei processi di lavorazione seguiti.
L'accertamento di cui al comma precedente viene eseguito mediante controllo dell'esercizio ordinario del complesso degli impianti per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni.
Ai fini della valutazione delle caratteristiche di efficienza degli impianti e dei processi di lavorazione deve essere fatto riferimento agli specifici progetti in base ai quali è stata rilasciata la concessione ed ai risultati dei collaudi eseguiti ai sensi dell'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, avendo particolare riguardo alla qualità dei prodotti da ricavare ed alle percentuali delle rese di lavorazione.
L'accertamento di cui al primo comma del presente articolo può essere effettuato, ove esigenze speciali lo richiedano, anche prima del compimento del periodo di cinque anni indicata nel comma stesso.
Delle disposizioni relative all'effettuazione degli accertamenti i cui al presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve dare tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze.