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LEGGE 15 febbraio 1975, n. 7

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-2-1975
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974,  n.  658,
recante la proroga dei contributi previsti dalla  legge  14  febbraio
1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n.
247, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1 del decreto-legge e' aggiunto il seguente comma: 
  "La disposizione di cui  al  comma  precedente  ha  effetto  dal  1
novembre 1974". 
 
  Dopo  l'articolo  2  del  decreto-legge  e'  aggiunto  il  seguente
articolo 2-bis: 
  "Il  comune  di  Ancona  provvede  all'attuazione   dei   programmi
straordinari   di   costruzione   nonche'   degli    interventi    di
ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro  storico  della
citta' di Ancona gia' deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli
14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito
nella  legge  16  marzo  1972,  n.  88,  e   dell'articolo   20   del
decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito  nella  legge  2
dicembre 1972,  n.  734,  nonche'  alle  eventuali  varianti  che  si
rendessero necessarie in sede esecutiva. 
  I fondi gia stanziati per tali interventi sono posti a disposizione
ed accreditati al comune di Ancona. 
  Il Ministero dei lavori pubblici  ed  il  Comitato  per  l'edilizia
residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi
che si rendano  necessari  per  sopravvenuti  maggiori  oneri  e  per
completare i programmi di cui al primo comma. 
  Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli
14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito
nella  legge  16  marzo  1972,  n.  88,  e   dall'articolo   20   del
decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito  nella  legge  2
dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita  dal  Comune
de Ancona. 
  Con decreto del Ministro per i lavori pubblici,  su  richiesta  del
comune di Ancona, il personale trasferito ai sensi  dell'articolo  18
del decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  1972,  n.
1036, e dell'articolo 23 del decreto-legge 2  maggio  1974,  n.  115,
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, puo' essere utilizzato
presso il comune stesso per le esigenze connesse  all'attuazione  del
predetto programma, fino ad un massimo di venti unita'. 
  L'utilizzazione  di  cui  al  precedente   comma   non   pregiudica
l'inquadramento   del   personale   trasferito   presso   l'ente   di
destinazione, che ha luogo a tutti gli effetti dal 1 gennaio 1975. 
  Finche' il personale predetto  non  sia  effettivamente  utilizzato
dagli enti di destinazione,  le  relative  retribuzioni  gravano  sui
fondi   destinati   alla   realizzazione   degli   interventi   sopra
specificati". 
  Dopo l'articolo  4  del  decreto-legge  sono  aggiunti  i  seguenti
articoli: 
 
  Art. 4-bis. 
  "Per  sopperire  alle  esigenze  di   cui   all'articolo   18   del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno
1974, n. 247, nel testo integrato ai sensi del precedente articolo 3,
il  limite  d'impegno  autorizzato   per   l'anno   1975   ai   sensi
dell'articolo 19 del citato decreto-legge 2 maggio 1974, n.  115,  ed
iscritto al capitolo 8247 dello stato di previsione della  spesa  del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo  e'  elevato  da  2
miliardi a 17 miliardi di lire. 
  Alla copertura del maggiore onere di 15 miliardi di lire  derivante
dall'applicazione del precedente comma, si provvede con riduzione per
corrispondente importo del capitolo 9001 dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975. 
  Agli stessi fini, per il 1976 si provvede mediante iscrizione della
somma di 5 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.  Inoltre  con  la
legge di approvazione  del  bilancio  relativo  all'anno  1976  sara'
stabilito  lo  stanziamento  necessario  per  assicurare  l'integrale
finanziamento delle opere appaltate ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno
1974, n. 247, e del primo comma dell'articolo 2 del presente decreto. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
  Art. 4-ter. 
  "I comitati di liquidazione degli enti edilizi soppressi  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1972, n. 1036, cessano dalla  loro  attivita'  entro  il  31
maggio 1975. 
  Le ulteriori operazioni sono compiute dal  competente  ufficio  del
Ministero del tesoro". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                   MORO - BUCALOSSI - 
                                                    COLOMBO - TOROS - 
                                                            ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE