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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 9-4-1974
al: 8-6-1974
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  la  grazia e giustizia, per le
finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica
e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  istituita,  con  sede  in Roma, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa.
  La  commissione  e' composta da un presidente e da 4 membri, scelti
tra  persone  di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di
indiscussa   moralita'  e  indipendenza,  nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano
in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.
  I  componenti  della  commissione  non  possono  esercitare  alcuna
attivita'   professionale,   neppure   di   consulenza,   ne'  essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire
altri  uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
  La  commissione  provvede  all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio  dello  Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
  Il  rendiconto  della gestione finanziaria e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
  La  commissione, con propri regolamenti interni, determina le norme
per  la  propria  organizzazione,  fissa  le  norme  per  il  proprio
funzionamento  e  stabilisce  le  norme  dirette  a  disciplinare  la
gestione delle spese.
  Si  applicano all'attivita' della commissione le disposizioni degli
articoli  10 e 16 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito
nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.