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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. 1093

Diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  12-5-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, concernente l'esecuzione della convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, n. 1436, concernente l'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee (CEE) n. 610/72 del 23 marzo 1972, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L/75 del 28 marzo 1972, relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'art. 8 dell'accordo di associazione;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto l'art. 3 della citata legge 28 giugno 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di associazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



A decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 610/72 del Consiglio delle Comunità europee del 23 marzo 1972, relativo alle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia per la circolazione delle merci ottenute alle condizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione, il diritto per traffico di perfezionamento dovuto a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, si applica sulla base della percentuale dei dazi e secondo le modalità stabilite dal suddetto regolamento e relative modifiche ed aggiunte.