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LEGGE 7 agosto 1973, n. 512

Norme per il finanziamento dell'attività agricola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-9-1973 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 1973, di lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 e di lire 100 miliardi nell'esercizio 1975.
Le predette somme saranno ripartite fra le regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281.
È autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 da destinare allo incremento dei fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui allo articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e lire 6 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 13 della legge medesima. La ripartizione tra le regioni dei predetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.