stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 giugno 1973, n. 366

Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-7-1973 al: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.
Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.
Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420, nonché quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.
Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.