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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
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Testo in vigore dal:  11-7-1997
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Art. 8

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182))
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L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidità specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati.
In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione;
La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.