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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 276

Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 agosto 1972, n. 458 (in G.U. 23/08/1972, n.218).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1972)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-7-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli, oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249; convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge: 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, concernente proroga del termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine di validità del citato decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, prorogato di sei mesi con l'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, è ulteriormente prorogato di tre mesi.
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per i residui paraffinosi greggi di cui alla lettera N) aggiunta, con l'art. 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, alla tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono ridotte da L. 250 a L. 50 per quintale relativamente ai numeri 1, 2 e 3 e da L. 175 a L. 35 per quintale relativamente al n. 4.
Le riduzioni stabilite nel comma precedente esplicano la loro efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine prorogato con il primo comma del presente articolo.