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DECRETO-LEGGE 12 maggio 1971, n. 249

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 04 luglio 1971, n. 427 (in G.U. 06/07/1971, n.168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1972)
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Testo in vigore dal:  13-5-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
723, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di
fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro
lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, recante
diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente
provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro

e

pr l'industria, il commrcio l'artigianato; Dcrta:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sulla benzina sono ridotte da lire 15.889 a lire 15.482 per quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sugli oli combustibili diversi da quelli speciali sono
ridotte da lire 4.000 a lire 3.800 per quintale.
La lettera B, punti 1), 2) e 3), la lettera E, punto 1), la lettera F, punto 1), la lettera G, punti 2), 3) e 4), e la lettera H, punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), della tabella B allegata al decreto-legge 23
ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono sostituite come segue:




Aliquota
per quintale lire

"B) Benzina:
1) acquistata con speciali buoni da automobili-
sti e da motociclisti, stranieri od italiani re-
sidenti all'estero, nei viaggi di diporto nello
Stato, entro il limite di un quantitativo stabi-
lito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le fi-
nanze, per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato, per il commercio con l'estero e per il tu-
rismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni ca-
so il fabbisogno di 90 giorni di permanenza...... 7.437 - (I buoni per l'acquisto della benzina sono
emessi dall'Ente nazionale italiano per il turi-
smo e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza
sulla distribuzione e contabilita dei buoni stes-
si e affidata ad un Comitato nominato dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i
Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'in-
dustria, il commercio e l'artigianato, per il
commercio con l'estero e per il turismo e lo
spettacolo).
2) consumata per l'azionamento delle autovettu-
re da noleggio da piazza, compresi i motoscafi
che in talune localita sostituiscono le vetture
da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio
pubblico da banchina per il trasporto di persone
entro i seguenti quantitativi:
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura
circolante nei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti;
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura
circolante nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura
circolante nei comuni con popolazione di 100.000
abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai prece-
denti numeri 1) e 2) e concessa anche sotto forma
di rimborso della differenza tra l'aliquota d'im-
posta di fabbricazione prevista per la benzina in
via generale e quella ridotta 4.843 - 3) consumata per l'azionamento delle autoambu-
lanze, destinate al trasporto degli ammalati e
dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assi-
stenza e di pronto soccorso da determinarsi con
decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e
con le modalita che saranno stabiliti con lo
stesso decreto................................... 4.843 -
E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:
1) destinati all'Amministrazione della difesa
per essere impiegati per l'azionamento degli ae-
rei militari a reazione.......................... 1.548,20 (L'agevolazione e limitata al prodotto denomi-
nato "jet-fuel JP4" e per il quantitativo ecce-
dente il contingente annuo di tonnellate 18.000,
sulle quali si riscuote l'imposta nella misura
normale).

F) Oli da gas:
1) da usare direttamente come combustibili..... 5.162 -
G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
2) impiegati per generare forza motrice in la-
vori di perforazione per ricerche di idrocarburi
e di forze endogene nel sottosuolo nazionale..... 50 - 3) impiegati per l'azionamento di macchine
idrovore per il sollevamento delle acque allo
scopo di agevolare la coltivazione dei fondi ru-
stici sui terreni bonificati..................... 50 - 4) impiegati per generare direttamente o indi-
rettamente energia elettrica, purche la potenza
installata non sia inferiore a kW. 1............. 50 -
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nel-
le caldaie e nei forni:
a) densi..................................... 50 - b) semifluidi................................ 120 - c) fluidi.................................... 170 - d) fluidissimi............................... 440 - 2) impiegati per generare forza motrice in la-
vori di perforazione per ricerche di idrocarburi
e di forze endogene nel sottosuolo nazionale..... 50 - 3) impiegati per l'azionamento di macchine
idrovore per il sollevamento delle acque allo
scopo di agevolare la coltivazione dei fondi ru-
stici su terreni bonificati...................... 50 - 4) impiegati per generare direttamente o indi-
rettamente energia elettrica, purche la potenza
installata non sia inferiore a kW. 1............. 50 - 5) impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti indu-
striali, agricolo - industriali, laboratori, can-
tieri di costruzione............................. 50 - 8) destinati ai consumi interni delle raffine-
rie e degli stabilimenti che trasformano gli oli
minerali in prodotti chimici di natura diversa,
limitatamente agli oli combustibili densi........ 35 -"