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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 239

Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-7-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato.
I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.