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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 1212

Istituzione di istituti tecnici industriali dal 1 ottobre 1968.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-2-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;
Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1 ottobre 1964;
Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici industriali sottoelencati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali:
1) Avellino per la meccanica;
2) Cagliari II istituto per la chimica industriale;
3) Casalpusterlengo (Milano) per la chimica industriale;
4) Castellana Grotte (Bari) per la chimica industriale;
5) Chioggia (Venezia) per le telecomunicazioni;
6) Este (Padova) per le industrie metalmeccaniche e l'elettrotecnica;
7) Faenza (Ravenna) per la meccanica;
8) Foggia II istituto per l'elettronica industriale;
9) Fossano (Cuneo) per la meccanica;
10) Lanciano (Chieti) per la meccanica e l'elettro tecnica;
11) Lovere (Bergamo) per la meccanica;
12) Milano VIII istituto per la meccanica e l'elettrotecnica;
13) Mondovì (Cuneo) per la meccanica;
14) Piedimonte d'Alife (Caserta) per la meccanica;
15) Sesto San Giovanni (Milano) per la meccanica.
Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.