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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969, n. 59

Materie e raggruppamenti di materie nelle sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-4-1969
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista   la   legge   15   giugno  1931,  n.  889,  sull'ordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 884, relativa alla istituzione di
sezioni  di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in
lingue estere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  agosto 1966, con il quale sono
stati  approvati  gli orari e programmi di insegnamento delle sezioni
di  istituto  tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:

  Le  materie  e  i  raggruppamenti  di  materie che, a seconda delle
esigenze   organiche   degli   istituti   per   periti   aziendali  e
corrispondenti  in lingue estere, possono attuarsi, a norma dell'art.
17, lettera b) della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:
    1) Lingua italiana - storia ed educazione civica;
    2) Lettere italiane - storia ed educazione civica;
    3) Prima lingua straniera;
    4) Seconda lingua straniera;
    5) Matematica; matematica applicata; statistica;
    6) Fisica;
    7) Geografia generale ed economica;
    8)  Scienze  naturali  -  Chimica  e  elementi  di  merceologia -
Geografia generale ed economica;
    9) Scienze naturali, geografia generale;
    10)    Tecnica   professionale   amministrativa,   organizzativa,
operativa ed esercitazioni relative;
    11) Economia politica; scienza delle finanze; diritto;
    12) Stenografia e dattilografia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1969

                               SARAGAT

                                                                SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1969
  Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 159. - GRECO