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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967, n. 927

Istituzione di una tassa di compensazione all'importazione di solfuro di carbonio.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  23-10-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di istituire una tassa di compensazione all'importazione di solfuro di carbonio;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Dal 10 agosto 1967 fino al 31 ottobre 1967, all'importazione di solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale n. 28.15-B) è dovuta una tassa di compensazione dell'importo di lire 2992 per tonnellata di prodotto.