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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. 443

Istituzione di sette nuovi istituti tecnici industriali con decorrenza dal 1 ottobre 1966.

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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-7-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;
Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1 ottobre 1964;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1966 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali:
1) Civitavecchia (Roma) per l'elettrotecnica;
2) Matera per la chimica industriale e l'elettrotecnica;
3) Milano per l'elettrotecnica e la meccanica - VII Istituto;
4) Rimini (Forli) per l'elettrotecnica;
5) Roma per le telecomunicazioni - VIII Istituto;
6) Treviglio (Bergamo) per l'elettrotecnica e la meccanica;
7) Vasto (Chieti) per la chimica industriale e la meccanica.
Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.