stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1967, n. 339

Modificazioni del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  19-10-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;
Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro);
Visto l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53 del predetto regolamento;
Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, n. 858, che integra il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, concernente nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365, che apporta modificazioni ai tagli dei ripetuti vaglia postali e alle relative tasse;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente.

CAPO IV
Vaglia a taglio fisso

Art. 50. - I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di dieci vaglia. I tagli sono da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000 e da L. 50.000.
Su ciascun vaglia è impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa può essere completata con francobolli fino a quando non si sarà provveduto all'emissione di nuovi moduli.
Art. 51. - L'ufficio, dopo aver introitato l'importo dei vaglia e della relativa tassa, convalida il titolo e la ricevuta in conformità delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente dopo aver apposto sul titolo l'indicazione del beneficiario che può essere lo stesso mittente.
Se il beneficiario è persona diversa dal mittente, questi all'atto dell'emissione ha la facoltà di chiedere che il vaglia sia spedito al beneficiario a cura dell'ufficio e senza spese a suo carico.
È vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente che non sia anche beneficiario può rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualità di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57, in caso di avvenuta scadenza del vaglia.
Art. 52. - La proprietà dei vaglia a taglio fisso non è trasferibile né mediante girata né per atto di cessione.
I vaglia sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale.
Il beneficiario può delegare per l'incasso persona da lui espressamente indicata a tergo del vaglia.
Il delegato all'incasso deve essere personalmente conosciuto dall'ufficio pagatore, altrimenti la delega è considerata valida a condizione che la firma del delegante sia conosciuta dall'ufficio pagatore ovvero sia autenticata da notaio e che il delegato si faccia riconoscere con le modalità previste dall'art. 9.
I vaglia a taglio fisso possono essere pagati anche dagli Istituti di credito senza necessità di delega. Detti Istituti appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e li presentano per il rimborso, descritti su apposita distinta.
Art. 53. - Le disposizioni concernenti i vaglia interni ordinari, per quanto non diversamente disposto dal presente capo, si applicano anche ai vaglia a taglio fisso.