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REGIO DECRETO 30 dicembre 1866, n. 3462

Relativo al Personale del Tribunale Supremo di Guerra ed ai Tribunali Militari territoriali. (066U3462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-1-1867
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della Legge 1° ottobre 1859 approvativa di un  nuovo
Codice penale militare; 
 
  Visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 280 e 283  di  detto  Codice
che prescrivono l'instituzione di un Tribunale Supremo di  Guerra,  e
di un Tribunale Militare permanente in ogni  Capoluogo  di  Divisione
Militare territoriale, e viene assegnato il Personale civile  addetto
al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso i medesimi; 
 
  Visto il R. Decreto in data 18 agosto 1861 con cui viene instituito
un Tribunale Militare  permanente  in  ogni  Capoluogo  di  Divisione
Militare territoriale; 
 
  Vista la Legge 11 febbraio 1864 portante  modificazione  al  Codice
Penale militare; 
 
  Visti i Regii Decreti in data 18  febbraio,  27  ottobre  1864,  21
maggio e 14 dicembre 1865, 11 marzo  e  30  dicembre  1866,  con  cui
vennero soppressi  i  Tribunali  Militari  territoriali  di  Cremona,
Modena, Livorno, Piacenza,  Forli',  Brescia,  Alessandria,  Perugia,
Salerno, Parma, Padova, Chieti, Messina e Cagliari; 
 
  Visti i Regii Decreti 30 dicembre 1865 e  2  giugno  1866  con  cui
venne approvato il quadro del Personale addetto al Tribunale  Supremo
di Guerra ed ai Tribunali Militari territoriali; 
 
  Visto il R. Decreto 9 novembre 1866 con cui vengono instituiti  per
le Provincie Venete e pel territorio Mantovano due Tribunali Militari
permanenti in Verona e Venezia, e fu soppresso il Tribunale  Militare
di Padova; 
 
  Sulla proposizione dei Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il quadro graduale  numerico  del  Personale  addetto  al  Pubblico
Ministero presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso i  Tribunali
Militari  territoriali  degli  Uffiziali  Istruttori   e   Sostituiti
Istruttori,  e  del  Personale  addetto  alle  Segreterie  dei  detti
Tribunali  Militari,  non  che  gli  stipendi  loro   rispettivamente
assegnati saranno tali che appariscono dallo Specchio n° 1 annesso al
presente Decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.