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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129

Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonchè proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 (in G.U. 28/05/1966, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
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Testo in vigore dal: 29-5-1966
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza di prorogare le
disposizioni   straordinarie   in   favore   degli  operai  in  Cassa
integrazione  guadagni  e  dei  lavoratori  disoccupati,  nonche'  di
prorogare   i  massimali  per  i  contributi  relativi  agli  assegni
familiari;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio
e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n.
433, prorogata dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonche'
quello  previsto  dall'art.  3  della  legge  5  luglio 1965, n. 833,
compete,  secondo  le  modalita',  misure  e  condizioni indicate nei
predetti  articoli,  anche  agli operai delle aziende industriali che
vengano  sospesi  dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo
dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966.
  Nei  confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia
ed  affini  il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno
1964,  n.  433,  prorogato  dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n.
833,  e'  applicato  per  il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre
1966,   nei   limiti  stabiliti  dal  primo  comma  dell'art.  1  del
decreto-legge   23   dicembre   1964,   n.   1354,   convertito   con
modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.
  ((Agli  operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni
precedenti  spetta,  in  caso  di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, l'assistenza secondo le modalita' delle norme vigenti.
Ai  fini  della  determinazione  delle prestazioni economiche si deve
fare   riferimento   alla   durata  oraria  normale  della  settimana
lavorativa   in  uso  nell'azienda  antecedentemente  al  periodo  di
contrazione dell'orario settimanale)).