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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1965, n. 1130

Concessione in esclusiva alla Società Telespazio dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali ed approvazione della relativa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'anzidetta Società.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1984)
Testo in vigore dal: 30-10-1965
al: 13-9-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto-legge 23 aprile  1925,  n.  520,  convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 
  Visto il Codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  concedere  in   esclusiva   alla,
Societa' Telespazio  l'impianto  e  l'esercizio  di  sistemi  atti  a
realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a
mezzo satelliti artificiali; 
  Vista la convenzione stipulata in  data  9  febbraio  1963  tra  il
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la  Societa'
Telespazio, con la quale sono stabilite le condizioni  relative  alla
suddetta concessione; 
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Alla Societa' Telespazio, con sede in Roma, via del Babuino  n.  9,
sono concessi in esclusiva l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a
realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a
mezzo satelliti artificiali.