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LEGGE 5 luglio 1965, n. 833

Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonchè proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati.

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Testo in vigore dal: 24-7-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo
25  della  legge 17 ottobre 1961 n. 1038, gia' prorogate al 30 giugno
1965  con  l'articolo  2  della  legge  23  giugno 1964, n. 433, sono
ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.
  La  disposizione  dell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo 25 ha
effetto dal 1 aprile 1966.
  Per  la  identificazione  delle aziende artigiane ai fini di quanto
stabilito  al  comma  quarto  dell'articolo 25 della legge 17 ottobre
1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25
luglio  1956,  n.  869,  il  luogo della classificazione indicata dal
decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.