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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 640

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in nome collettivo "Impresa Costruzioni Geom. Primo Mattioda e Fratelli" di Benigno, con sede in Cuorgnè (Torino).

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-7-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo "Impresa Costruzioni geom. Primo Mattioda e Fratelli" di Benigno, con sede in Cuorgné (Torino), via G. Matteotti, n. 5-b, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nel comune di Castellamonte (Torino) dalla impresa della Società in nome collettivo "Impresa Costruzioni geom. Primo Mattioda e Fratelli" di Benigno, con sede in Cuorgné (Torino), via G. Matteotti n. 5-b.
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.