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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36

Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal:  24-2-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta:

Art. 1


Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della stessa legge:
1) le imprese costituite in forma di società che hanno secondo l'atto costitutivo e lo statuto vigenti alla data del 31 dicembre 1961 per oggetto sociale esclusivamente le attività previste al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
2) le Imprese in qualsiasi forma costituite non contemplate al precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti condizioni:
a) che il valore dei beni destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del valore di tutti i beni, secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961;
b) che il ricavo lordo delle attività previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del ricavo lordo totale secondo le risultanze del bilancio ai 31 dicembre 1961;
c) che il personale adibito alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961.
Per le imprese non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, i dati di cui alle lettere a) e b) possono desumersi dalle scritture contabili ed in mancanza da altri elementi.