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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1580

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Stelvio (Bolzano).

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  20-2-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative, agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Vista la deliberazione n. 2 in data 19 giugno 1963 - non munita degli estremi dell'approvazione dell'autorità tutoria - con la quale il Consiglio comunale di Stelvio (Bolzano) ha deciso di assumere direttamente il servizio di illuminazione pubblica e privata;
Ritenuto che il comune di Stelvio (Bolzano), avendo iniziato l'esercizio della attività elettrica successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge stessa;
Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto è da comprendere tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Stelvio (Bolzano).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che aia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.