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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1393

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Famiglia cooperativa di Santa Massenza società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vezzano - fraz. Santa Massenza (Trento).

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  12-1-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla Famiglia cooperativa di Santa Massenza società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vezzano - fraz. Santa Massenza (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nel comune di Vezzano - fraz. Santa Massenza (Trento), dalla impresa della Famiglia Cooperativa di Santa Massenza società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vezzano - fraz. Santa Massenza (Trento).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.