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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 989

Modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1350 (in G.U. 23/12/1964, n.317).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1995)
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Testo in vigore dal: 1-11-1964
al: 23-12-1964
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Vista la tariffa per l'applicazione dei  dazi  doganali,  approvata
con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1961,  n.
1339, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e le successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 ottobre 1949,  n.  707,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  6  dicembre  1949,  n.  870,  che  reca
provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento
di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953,  n.  878,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  31  gennaio   1954,   n.   2,   recante
modificazioni al regime fiscale degli oli in minerali; 
  Visto  il  decreto  6  ottobre  1955,  n.  874,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  3  dicembre  1955,  n.  1111,   recante
variazioni  alla  imposta  di  fabbricazione   sugli   oli   minerali
lubrificanti; 
  Visto il decreto-legge 5  maggio  1937,  n.  271,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  2  luglio   1957,   n.   474,   recante
disposizioni per la prevenzione e  la  repressione  delle  frodi  nel
settore degli oli minerali; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1960,  n.  406,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  13  luglio  1960,   n.   661,   recante
diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonche' sugli
oli da gas da usare direttamente come combustibili; 
  Visto il decreto-legge 30 giugno  1960,  n.  590,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  14  agosto  1960,   n.   824,   recante
diminuzioni  dell'imposta  di  fabbricazione   su   alcuni   prodotti
petroliferi; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni  al
regime fiscale dei prodotti petroliferi; 
  Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 263, concernente  la  riduzione
dell'imposta di  fabbricazione  sul  petrolio  destinato  ad  uso  di
riscaldamento domestico; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n.  25,  convertito  nella
legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale
della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi
e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di  modificare  la
disciplina fiscale dei prodotti petroliferi in relazione  anche  alle
decisioni del Consiglio della Comunita'  Economica  Europea  per  gli
anzidetti  prodotti  compresi  nell'elenco  G  annesso  al   trattato
istitutivo della stessa Comunita'; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro
e per l'industria e il commercio; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sui  prodotti  petroliferi  e  sugli  oli  provenienti  dalla
lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di  torba,  scisti  e
simili, compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli oli di
petrolio e degli altri oli anzidetti, nonche' sulle  preparazioni  di
cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali di  importazione,
approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
1961, n. 1339, e successive modificazioni,  contenenti  in  peso  una
quantita' di detti prodotti ed oli superiore  od  uguale  al  70  per
cento e delle quali gli  stessi  prodotti  ed  oli  costituiscono  il
componente base, sono stabilite nella misura appresso indicata: 
    

                                                      per quintale

   1) Oli minerali greggi, naturali....................L. 6.000
   2) Oli leggeri e preparazioni:
     a) acqua ragia minerale.......................... L. 8.400
     b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia
     minerale.....................................     " 10.685
     c) benzina....................................... " 10.085
   3) Oli medi e preparazioni:
     a) petrolio lampante............................. L. 6.000
     b) petrolio diverso da quello lampante........... " 10.685
   4) Oli pesanti e preparazioni:
     a) oli da gas.................................... L. 12.100
     b) oli combustibili speciali..................... " 5.400
     c) oli combustibili.............................. " 4.000
     d) oli lubrificanti bianchi...................... " 15.700
     e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi.... " 12.400
   5) Vasellina greggia............................... L. 2.500
   6) Vaselina diversa da quella greggia.............. L. 5.680
   7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)....... L. 180
   8) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa
      quella fabbricata con ozocerite che abbia scon-
      tato l'imposta di fabbricazione o la sovrimpo-
      sta di confine...................................L. 680
   9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, resi-
       dui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)...L. 680
  10) Estratti aromatici e prodotti di composizione
      simile.......................................... L 12.400
    
  Nella stessa misura si applicano l'imposta di  fabbricazione  e  la
corrispondente sovrimposta di confine sul  prodotti  di  composizione
simile ottenuti da qualunque altra  materia  prima  e  con  qualsiasi
processo. 
  Sono soggette ad imposta di fabbricazione  od  alla  corrispondente
sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo  comma
coi quali, ai fini della classificazione stabilita  dalla  tabella  C
allegata   al   presente    decreto,    presentano    caratteristiche
chimico-fisiche simili: 
    a) le miscele  di  isomeri  degli  idrocarburi  aciclici  saturi,
liquide alla temperatura di 15° del termometro  centesimale  ed  alla
pressione normale; 
    b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide,  contenenti  o
non idrocarburi di altre categorie; 
    c) le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 150 del
termometro  centesimale  ed  alla  pressione  normale,  ottenute  dal
catrame di carbon fossile e dal debenzolaggio  dei  gas  industriali,
nelle quali i costituenti aromatici predominano in peso  rispetto  ai
costituenti non aromatici e che distillano  in  volume,  comprese  le
perdite, a 270 °C 95 per cento o  piu',  aventi  un  colore  naturale
uguale od inferiore al numero 5 secondo  il  metodo  ASTM  D  1500  o
comunque colorate artificialmente; 
    d)  gli  estratti   provenienti   dal   trattamento   degli   oli
lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti,
diversi da quelli di cui alla lettera G della tabella G  allegata  al
presente decreto. 
  Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di  torba,
di scisti e simili, nonche' dalla lavorazione di oli minerali greggi,
naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a  300  °C  non
superiore al 10 per cento in peso, e' concesso un abbuono del 30  per
cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme  da  stabilirsi
dal Ministero delle finanze.