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DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 611

Modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut, ed altri vini aromatizzati.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 settembre 1964, n. 762 (in G.U. 23/09/1964, n.234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1975)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  30-7-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti;
Visto il testo unico per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, concernente nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcol e di contrabbando;
Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del suddetto regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, concernente nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per liquori;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito, nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1950 che determina le caratteristiche e il prezzo del contrassegno di Stato per i condizionamenti per la minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1952 che modifica i tagli dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori, spirito e acquavite;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1954 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità della loro applicazione ai recipienti contenenti spirito puro;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, numero 108, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1956 concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori e acquaviti;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adeguare i prezzi dei contrassegni per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, nonché per i vermut e gli altri vini aromatizzati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti ed estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, indicati nell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

a) contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato:
da litri 0,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75
" " 0,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150
" " 0,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 225
" " 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300
" " 1,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 450
" " 2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600

b) contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori o acquaviti:
da litri 0,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25
" " 0,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40
" " 0,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 55
" " 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60
" " 1,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 85
" " 2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 105

c) contrassegni di Stato per recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole: L. 25 ciascuno.