DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8
agosto
1962, n. 1267
Proroga dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, delle
disposizioni del decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530,
concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale
ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.