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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1962, n. 1117

Proroga dal 1 al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29 luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dall'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; o) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità Europee;
che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960.
che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte modificazioni;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45, già prorogato dal 1 al 30 giugno 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 578, sono ulteriormente prorogate dal 1 al 29 luglio 1962 per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 29 luglio 1962.