stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 528

Modificazione della nomenclatura e del regime daziario previsti dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i reattori nucleari e loro parti, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-6-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste  le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846;
3  novembre  1954,  n.  1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n.
693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;
  Viste  la  tariffa dei dazi doganali di Importazione, approvata con
decreto  Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 139 e successive aggiunte
e modificazioni;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio,  concluso  a  Ginevra  il 30 ottobre 1947, e le successive
aggiunte e modificazioni;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  1976,  che ratifica e da'
esecuzione   alle   seguenti   Convenzioni   internazionali   firmate
dall'Italia   a   Bruxelles  l'11  gennaio  1951:  Convenzione  sulla
Nomenclatura   per  la  classificazione  delle  merci  nelle  tariffe
doganali  e  relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle
merci  e  relativi  annessi;  Convenzione  per  la  creazione  di  un
Consiglio  di  Cooperazione  Doganale  e relativo annesso; Protocollo
relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;
  Vista  la  legge  25  aprile  1957,  n.  358,  che  ratifica  e da'
esecuzione  al  Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles
del  15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle
merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955.
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione  ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18
aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone
e  dell'acciaio  e  relativi  annessi;  Protocollo sui privilegi e le
immunita'  della  Comunita';  Protocollo sullo Statuto della Corte di
giustizia;  Protocollo  sulle  relazioni  con  il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
  Vista  la  legge  14  ottobre  1957,  n.  1203,  che ratifica e da'
esecuzione  ai  seguenti  Accordi internazionali firmati a Roma il 25
marzo   1957:   a)  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea
dell'energia  atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa
ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
  Visti  il  decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da'
applicazione   alla   Decisione  del  Consiglio  dei  Ministri  delle
Comunita'  Europee  del  13  febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa
doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta,  la  necessita'  di  apportare  alcune modificazioni alla
denominazione  delle  merci  o  al  regime  daziario  per determinati
prodotti;
  Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949,  n.  993  e  successive  aggiunte e
modificazioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla,  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dal  1  gennaio  1962,  la designazione delle merci ed i dazi della
voce  84.59-B della tariffa doganale comune della Comunita' Economica
Europea,  posta  in  applicazione con il decreto del Presidente della
Repubblica  24  dicembre  1960,  n.  1584  e  successive  aggiunte  e
modificazioni,  sono  variati come all'annessa tabella A, firmata dal
Ministro per le finanze.