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LEGGE 5 maggio 1961, n. 423

Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-7-1960

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, è affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, in quale la eserciterà con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.