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REGIO DECRETO-LEGGE 18 agosto 1942, n. 1175

Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (042U1175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  22-10-1942

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, istituita con la legge 23 marzo 1917, n. 481, assume la denominazione di « Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma ; è sottoposta alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha i seguenti compiti :

1°) assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido ;

2°) assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido;

3°) assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4°) assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso Istituti di ricovero;

5°) collocamento al lavoro degli invalidi;

6°) assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni ; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni, ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra ;

7°) tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.

Il regolamento esecutivo del presente decreto sarà approvato con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo,, Capo del Governo, di intesa coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.