stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 18 agosto 1942, n. 1175

Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (042U1175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-10-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
per l'interno, di intesa  coi  Ministri  per  le  finanze  e  per  le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Opera nazionale per la protezione ed  assistenza  degli  invalidi
della guerra, istituita con la legge 23 marzo 1917, n. 481, assume la
denominazione di « Opera nazionale per gli invalidi di guerra ». 
 
  Essa e' dotata di personalita' giuridica di  diritto  pubblico;  ha
sede in Roma ; e' sottoposta alla tutela e vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ed ha i seguenti compiti : 
 
  1°) assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia
stata compiuta dall'Amministrazione militare e sia resa necessaria da
successivi bisogni dell'invalido ; 
 
  2°)   assistenza   morale   e   preparazione   alla    rieducazione
dell'invalido; 
 
  3°) assistenza sociale  degli  invalidi,  curandone  la  istruzione
generale e professionale,  al  fine  di  rieducarli,  preferibilmente
all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una
nuova rispondente  alle  loro  attitudini  e  condizioni  sociali  od
economiche, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle localita' in
cui risiedono; 
 
  4°)  assistenza  materiale,  quando  sia  resa   necessaria   dalle
condizioni  peculiari  degli  invalidi,  collocandoli  anche   presso
Istituti di ricovero; 
 
  5°) collocamento al lavoro degli invalidi; 
 
  6°)   assistenza   giuridica   quando   le   condizioni   personali
dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni  ;
o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei  riguardi
degli invalidi minorenni, ed eventualmente dei figli minorenni  degli
invalidi o  che  si  trovino  nella  incapacita'  assoluta  a  lavoro
proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni  e  le  facolta'
stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra ; 
 
  7°) tutti  quei  provvedimenti  di  protezione,  di  vigilanza,  di
controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni
altra disposizione a favore degli invalidi di guerra. 
 
  Il regolamento esecutivo del presente decreto sara'  approvato  con
decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo,, Capo del  Governo,
di intesa coi Ministri  per  l'interno,  per  le  finanze  e  per  le
corporazioni.