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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1960, n. 1824

Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2021)
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Testo in vigore dal:  8-3-1961 al: 25-12-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, concernente la esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente l'esecuzione dei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica nonché della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni, firmati a Roma il 25 marzo 1957;
Visti gli articoli 44 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 187 e 192 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, 159 e 161, comma quarto, e 164 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, 3 e 4 della Convenzione relativa alle istituzioni comuni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1270, concernente l'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia e sulle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
Visti gli articoli 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1



Alle formalità previste dagli articoli 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dello acciaio, 192 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e 164 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica provvede il Ministro per gli affari esteri.
A tal fine, egli verifica l'autenticità delle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee, nonché delle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea, del Consiglio e della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica, le quali, ai sensi dei Trattati istitutivi delle Comunità predette e della Convenzione relativa alle istituzioni comuni, comportino esecuzione forzata nell'ordinamento italiano.
Sui predetti provvedimenti il Ministro per gli affari esteri cura, la apposizione della formula esecutiva, a norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.