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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1586

Accostamento dei dazi doganali della tariffa nazionale a quelli della tariffa esterna comune.

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Testo in vigore dal: 15-1-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1.077;
  Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
  Vista la legge 24 luglio 1950, n. 693;
  Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;
  Vista  la  tariffa  dei dazi doganali di importazione approvata con
decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
  Visto  il  decreto  presidenziale  26  dicembre  1958, n. 1100, che
proroga   a  non  oltre  il  31  dicembre  1961  il  regime  daziario
temporaneo;
  Visti  i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102,
1103,  1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n.
588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220 e 20 dicembre
1960, n. 1543, che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario
temporaneo;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio,  concluso  a  Ginevra  il  30 ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario,  concluso  tra  l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso ai Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da esecuzione
agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione
al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo
generale  sulle  tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra
il  7  giugno  1955,  con  annesse liste delle concessioni tariffarie
Vista  la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da esecuzione agli atti
internazionali  adottati  a  Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica
dell'Accordo  generale  sulle  tariffe  doganali e sul commercio, con
esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
  Vista  la  legge  9  novembre  1957,  n.  1164,  che  approva e da'
esecuzione  agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati
Uniti  d'America,  con  la  Gran  Bretagna,  con la Danimarca, con la
Svezia  e  con  l'Austria  il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre
1955  e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di
concessioni tariffarie;
  Vista  la  legge  2  gennaio  1958,  n.  25, che da piena ed intera
esecuzione   al   sesto  Protocollo  delle  concessioni  addizionali,
allegato  all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
del  30  ottobre  1947  e  relativi  Annessi, firmato a Ginevra il 23
maggio 1956;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  1976,  che ratifica e da'
esecuzione   alle   seguenti   Convenzioni   internazionali   firmate
dall'Italia   a   Bruxelles  l'11  gennaio  1951:  Convenzione  sulla
Nomenclatura   per  la  classificazione  delle  merci  nelle  tariffe
doganali  e  relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle
merci  e  relativi  Annessi;  Convenzione  per  la  creazione  di  un
Consiglio  di  cooperazione  doganale  e relativo Annesso; Protocollo
relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
  Vista  la  legge  25  aprile  1957,  n.  358,  che  ratifica  e da'
esecuzione  al  Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles
del  15 dicembre 1950 silla Nomenclatura per la classificazione delle
merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1955;
  Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione
ai  seguenti  Accordi  internazionali  firmati  a Parigi il 18 aprile
1951:  Trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio  e  relativi  annessi;  Protocollo  sui  privilegi  e le
immunita'  della  Comunita';  Protocollo sullo Statuto della Corte di
giustizia;  Protocollo  sulle  relazioni  con  il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni
al regime daziario temporaneo;
  Sentita  la  Commissione  parlamentare,  per  il parere sulla nuova
tariffa,  dei  dazi  doganali,  costituita  a norma dell'art. 3 della
legge  24  dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre
1952,  n.  1846;  3  novembre 1954, n. 1077, 6 marzo 1957, n. 68 e 21
luglio 1959, n. 693;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dal  1  gennaio  1961,  per  i  prodotti  compresi nelle voci della
tariffa  indicate  nell'annessa  tabella, firmata dal Ministro per le
finanze,  si  applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco
di ciascuna voce.