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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1960, n. 406

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1960, n. 661 (in G.U. 15/07/1960, n.172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-5-1960
al: 15-7-1960
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  tariffa  per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n.
1105, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e le successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre 1953, n. 878, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   31   gennaio  1954,  n.  2,  recante
modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;
  Visto  il  decreto-legge  26  luglio 1954, n. 503, convertito nella
legge 31 luglio 1954, n. 627;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio 1955, n. 403, convertito nella
legge  1  luglio  1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote
ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine
per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione
della difesa;
  Vista  la  legge  24  marzo  1958, n. 358, che proroga al 30 giugno
1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare
provvedimenti   per  la  riduzione  dei  prezzi  di  alcuni  prodotti
petroliferi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio,  per  il  tesoro,  per  l'industria e il
commercio e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulla  benzina,  e'  ridotta  da lire 11.200 a lire 9120 per
quintale.
  L'aliquota   d'imposta  di  fabbricazione  e  della  corrispondente
sovrimposta  di  confine  prevista,  per  gli  oli  da  gas  da usare
direttamente  come  combustibili,  dalla  lettera  E,  punto 1, della
tabella  B  allegata  al  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n.  878,
convertito,  con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e'
ridotta da lire 6000 a lire 5400 per quintale.