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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 755

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica integrale in sinistra Trigno e Sinello (Chieti), estendendolo all'intero territorio dei due comprensori di bonifica montana "Trigno e Sinello" per la parte ricadente in provincia di Chieti.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  20-8-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1953, in base al quale i due Consorzi di bonifica integrale denominati della bassa valle in sinistra del Trigno il primo, e della bassa valle del Sinello il secondo, entrambi ricadenti in provincia di Chieti e classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono stati classificati in un unico Consorzio di bonifica integrale avente la denominazione di Consorzio di bonifica "in sinistra Trigno e Sinello", con sede in Vasto (Chieti), ed operante in un territorio esteso per ha. 19.415.85;
Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, in base al quale, in applicazione dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono stati riclassificati fra gli altri quali comprensori di bonifica montana i territori inclusi nei perimetri dei bacini montani del Trigno e del Sinello ricadenti, il primo nelle province di Chieti e di Campobasso, della superficie di ha. 37.400, ed il secondo nella provincia di Chieti, della superficie di ha. 23.420;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1954, in base al quale al citato Consorzio di bonifica integrale in "sinistra Trigno e Sinello" è stata riconosciuta, a termini dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana nella parte montana del comprensorio denominato del "Trigno e del Sinello" ricadente in provincia di Chieti, estesa per ha. 37.400, nonché quella relativa al comprensorio di bonifica montana del "Sinello" interessante la provincia di Chieti estesa per ha. 23.420 ed in complesso per i due comprensori anzidetti, su la superficie di ha. 60.820;
Considerata la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio, a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del perimetro del Consorzio di bonifica in "sinistra Trigno e Sinello" fino a farlo coincidere con quello dei due comprensori di bonifica montana del "Sinello" e del "Trigno" riclassificati come sopra, per la parte di essi ricadenti nella provincia di Chieti, allo scopo di avere un unico organo consortile operante sia nel primo che nel secondo comprensorio di bonifica montana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
Ritenuto che con l'ampliamento di ufficio del perimetro del Consorzio di bonifica integrale in "sinistra Trigno e Sinello" al fine di attuare la bonifica montana nei due comprensori di bonifica montana del Trigno e del Sinello per la parte di essi ricadente nella provincia di Chieti potrà essere assicurato l'indispensabile unità di indirizzo nella previsione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana, avvalendosi di un organo consortile già esistente ed efficiente;
Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1957;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Articolo unico



Il perimetro del Consorzio di bonifica integrale in sinistra "Trigno e Sinello" in provincia di Chieti regolato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è esteso a tutto il territorio ricadente nei due comprensori di bonifica montana del "Trigno e Sinello" per la parte relativa alla provincia di Chieti della superficie complessiva di ha. 60.820, che è delimitata come risulta dall'unita corografia in scala 1: 1.000.000 mediante linea, intera di colore verde con sfumatura all'esterno dello stesso colore che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI COLOMBO - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 124. - RELLEVA