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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2025)
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Testo in vigore dal:  20-9-2025
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Art. 15

(Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))
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Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.