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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 372

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-5-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura del 2,60 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 39. - RELLEVA