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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1957, n. 858

Integrazione del regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda = Servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-10-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53, del predetto regolamento;
Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Nel regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, è inserito il seguente capo IV, in sostituzione di quello soppresso con l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.

CAPO IV
Vaglia a taglio fisso

Art. 50. - I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di venti vaglia per i tagli da L. 500 e da L. 1000 e di dieci vaglia per i tagli da L. 2000, L. 3000, L. 4000 e L.
5000.
Su ciascun vaglia è impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa può essere completata con francobolli fino a quando non si sarà provveduto alla emissione di nuovi moduli.
I fascicoli dei vaglia a taglio fisso devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori.
Il titolare di ciascun ufficio e il controllore, dove esista, sono responsabili dei fascicoli vaglia ricevuti in dotazione.
Art. 51. - L'ufficio, dopo aver introitato l'importo del vaglia e della relativa tassa, convalida, il titolo e la ricevuta in conformità delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente.
Il prenditore del vaglia deve apporre o fare apporre sul titolo al momento dell'emissione, l'indicazione del beneficiario e, se intenda localizzare il vaglia, anche quella dell'ufficio di pagamento.
Beneficiario del titolo può essere lo stesso mittente.
I vaglia sono trasmessi ai beneficiari a cura dei mittenti.
È vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente può rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: costituendosi beneficiario del vaglia ai sensi del terzo comma; chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualità di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57 in caso di avvenuta scadenza del vaglia.
Art. 52. - I vaglia a taglio fisso non sono negoziabili. Essi sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale o, se localizzati, da quello indicato nel titolo.
I vaglia a taglio fisso possono essere pagati dagli Istituti di credito senza necessità di delega. Gli Istituti medesimi appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e presentano per il rimborso tali titoli descritti su apposita distinta.
Gli Istituti di credito possono raggruppare i rimborsi in uno o più uffici determinati, previa autorizzazione dell'Amministrazione.
Art. 53. - Per il versamento in conto corrente dell'importo dei vaglia postali a taglio fisso si osservano le norme dell'art. 37 in quanto applicabili.
Valgono per la presentazione dei reclami e la conservazione dei documenti i termini indicati agli articoli 38 e 39.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - MATTARELLA - MEDICI -

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 167. - RELLEVA