stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 586

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-8-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785; e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n.
66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198; 11 aprile 1955, n. 621; 31 agosto 1955, n. 896; 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Attuale art. 73. Dopo la lettera e) è aggiunto:
f) laurea in scienze biologiche.
Dopo l'attuale art. 83 (già 65) sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione del corso di laurea in scienze biologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in scienze biologiche.

Art. 84. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Genetica;
5) Patologia generale;
6) Microbiologia;
7) Entomologia agraria;
8) Fisiologia vegetale;
9) Patologia vegetale;
10) Geologia;
11) Paleontologia;
12) Statistica.
Gl'insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quelli di sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro da lui scelti fra i complementari.
Dell'esame di laurea fa parte la prova di cultura generale, di cui all'art. 86, nelle seguenti discipline:
1) Botanica;
2) Zoologia;
3) Anatomia comparata;
4) Fisiologia generale.
Art. 85. - Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di anatomia comparata senza aver prima superato l'esame di zoologia; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata.
Art. 86 (già 66). - Il primo capoverso va così modificato:
"L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienza naturali, in matematica e fisica, in scienze biologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale e oltre che nelle prove pratiche: ".

Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 218. - CARLOMAGNO