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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1267

Misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1415 (in G.U. 29/12/1956, n.326).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/1958)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  4-7-1957
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione;
Vista la tariffa, per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


È concesso agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, aventi le caratteristiche indicate nella tabella G, lettera A) e G), allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, il rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi effettuata a far tempo dal 1 novembre 1956 dalla particolare situazione di mercato internazionale.
Il rimborso stesso è altresì esteso agli olii da gas, aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettera E, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 3 luglio 1957, n. 475 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1957, n. 754 (in G.U. 30/08/1957, n.215) ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dal 1 luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415."