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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1210

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-11-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 21341 e modificato con i regi decreti 15 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785 e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451;
31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758, 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992;
14 settembre 1954, n. 1198; 11 aprile 1955, n. 621;
31 agosto 1955, n. 896;, 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20 (già 16). - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
a) "Economia montana e forestale";
b) "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli";
c) "Storia delle esplorazioni geografiche".
Art. 50 (già 47). - Il comma quinto è sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti di storia greca e storia romana sono riuniti in unica cattedra. I corsi rispettivi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito".
Art. 54 (già 51). - Il comma secondo, riguardante la riunione degli insegnamenti di storia medioevale e storia moderna in unica cattedra, per il corso di laurea in filosofi a, è soppresso.
Art. 56 (già 53). - È sostituito dal seguente "I laureati in lettere sono iscritti, sul loro domanda, al terzo o quarto anno del corso di laurea in filosofia a secondo del numero degli esami obbligatori e complementari, validi per il conseguimento della laurea in filosofia, superati durante il corso per il conseguimento della laurea in lettere".
Art. 57. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è sostituito dal seguente:
1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Filologia germanica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Storia della musica.
Art. 59. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è sostituito dal seguente:
1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della pedagogia;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Psicologia dell'età evolutiva;
9) Geografia.
Art. 65. - Il secondo comma, concernente l'argomento della dissertazione di laurea nella Facoltà di magistero, è sostituito dal seguente:
"L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie di carattere filosofico-pedagogico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia".
Art. 74 (già 56). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di "astronomia".
Art. 77 (già 59) riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in fisica. - Nella parte relativa all'esame di fisica sperimentale, è così modificato:
"L'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica, fisica terrestre, fisica tecnica, elettrologia, radioattività, onde elettromagnetiche".
Art. 81 (già 63) riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali. - Nel primo comma è inserita la seguente norma:
"Non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di geologia senza aver prima superato l'esame di mineralogia".
Alt. 842 (già 64). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
a) Matematiche superiori;
b) Astronomia.
Art. 83 (già 65). - Agli insegnamenti del corso di laurea in matematica e fisica, i cui esami non possono essere sostenuti senza aver superato l'esame di fisica sperimentale, è aggiunto quello di "onde elettromagnetiche".
Art. 92 (già 72). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di "impianti industriali elettrici e meccanici".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 107. - CARLOMAGNO