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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 17

Statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1956
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20  dicembre  1954,  n.  1181,
concernente delega al Governo per l'emanazione delle  norme  relative
al nuovo statuto degli impiegati  civili  e  degli  altri  dipendenti
dello Stato; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di  cui  all'art.  3
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                  (Promessa solenne e giuramento). 
 
  L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare,  davanti
al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne  promessa
secondo la formula seguente: 
  "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare  lealmente
la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere  ai  doveri  del
mio  ufficio  nell'interesse  dell'Amministrazione  per  il  pubblico
bene". 
  Prima di assumere  servizio  di  ruolo  l'impiegato  deve  prestare
giuramento  davanti  al  capo  dell'ufficio,  in  presenza   di   due
testimoni, secondo la formula seguente: 
  "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente  la
Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri  del  mio
ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". 
  La promessa solenne e il giuramento non si  ripetono  nel  caso  di
passaggio ad altro impiego. 
  Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento  importa
la decadenza dall'impiego.