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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 879

Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1954, n. 3 (in G.U. 01/02/1954, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-12-1953 al: 23-9-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni ai regime fiscale degli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione e i diritti erariali sugli spiriti allo scopo di agevolare la distillazione delle frutta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;. Decreta:

Art. 1


L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6000 per
ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.
Nella stessa misura e per lo stesso periodo sono aumentate
l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.