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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 879

Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1954, n. 3 (in G.U. 01/02/1954, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-12-1953
al: 23-9-1954
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  Ministeriale  8  luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  27 aprile 1936, n. 635, convertito
nella  legge  8  aprile  1937,  n.  594, concernente modificazioni al
regime  fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e
del loro impiego;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1948,  n. 1200, convertito in
legge,  con  aggiunte,  con  la  legge  3  dicembre  1948,  n.  1388,
concernente,  fra  l'altro,  modificazioni  in  materia  d'imposta di
fabbricazione sugli spiriti;
  Visto  il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge
con  la  legge  16  giugno  1950,  n.  331, concernente, fra l'altro,
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti  per  agevolare la
distillazione del vino;
  Visto  il  decreto-legge  8  settembre  1951, n. 750, convertito in
legge,  con  modificazioni,  con  la  legge 1 novembre 1951, n. 1127,
concernente,  fra  l'altro,  modificazioni  ai  regime  fiscale degli
spiriti;
  Visto  il  decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge
con  la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle
agevolazioni  fiscali  temporanee  straordinarie per la distillazione
del vino;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza di modificare
l'imposta  di  fabbricazione  e i diritti erariali sugli spiriti allo
scopo di agevolare la distillazione delle frutta;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste,
per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;.

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e
la  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sul  prodotto  medesimo
importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6000 per
  ogni   ettanidro   alla   temperatura   di  15°,56  del  termometro
  centesimale.
Nella stessa misura e per lo stesso periodo sono aumentate
l'imposta  interna  di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta
di  confine sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali,
agli   effetti   del  presente  decreto,  sono  in  tutto  equiparati
all'alcole etilico di 1ª categoria.