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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950, n. 232

Norme di applicazione dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 837 e 7 aprile 1948, n. 262, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-6-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, in applicazione del comma primo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837 e del comma, primo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, prorogato ed integrato con legge 12 luglio 1949, n. 386, per i quali spetti l'assegno, pensione o indennità una volta tanto, la misura di esso si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. L'assegno così determinato, nei casi di pensione, qualora risulti inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevato o ridotto a tali minimi o massimi.