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REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 2312

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. (034U2312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
Testo in vigore dal:  8-3-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 12 dicembre 1907, n. 754, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1907, n. 795, che approva il regolamento per l'amministrazione della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con la suddetta legge 12 dicembre 1907, n. 754,
Vista la legge 13 luglio 1910, n. 431, che provvede al riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima;
Vista la legge 18 giugno 1911, n. 543, recante modificazioni alle leggi sulla Cassa depositi e prestiti ed altre disposizioni;
Vista la legge 2 luglio 1912, n. 675, che porta modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, n. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili;
Visto il R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza;
Visto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi ed alle loro famiglie;
Visto il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, relativo al procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti pei ricorsi in materia di pensioni o indennità;
Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, che approva i regolamenti riguardanti il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e degli impiegati degli archivi notarili;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, Che approva il Regolamento per l'esecuzione del libro 1° e della parte 1° del libro 2° del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700, concernente la fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze;
Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116, contenente la riforma delle leggi degli Istituti di previdenza;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, contenente disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, convertito nella predetta legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che approva il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari e del personale addetto agli uffici di conciliazione;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, contenente disposizioni complementari, integrative e regolamentari per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 19 aprile 1925, numero 561, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 21 novembre 1926, n. 1967, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico;
Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3114, contenente agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti e disposizioni varie;
Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, concernente la liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368;
Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1125, contenente modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente la perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana; convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, contenente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana, convertito nella legge 30 aprile 1931, n. 591;
Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 707, che approva il testo unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti elementari;
Visto il R. decreto 20 luglio 1932, n. 884, concernente il trasferimento delle attribuzioni relative agli affari di culto al Ministero dell'interno ed il cambiamento di denominazione del Ministero della giustizia;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, riguardante la disciplina della facoltà di revisione dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretti, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442.
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675, contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 241, riguardante i documenti contabili della Cassa depositi e prestiti;
Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti;
Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, contenente le norme di coordinamento e di attuazione della predetta legge 22 dicembre 1932, n. 1675;
Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, contenente le norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti;
Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente le norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;
Visto il R. decreto 13 agosto 1933, n. 1038, che approva il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti;
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, che modifica le disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n. 255;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 8 della legge 8 gennaio 1931, n. 50, che autorizza il Nostro Governo ad emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari coordinando fra loro le vigenti disposizioni e quelle altre che fossero emanate prima della pubblicazione del testo unico medesimo, con facoltà di poterle anche modificare ed integrare in quanto sia necessario ai fini del coordinamento stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvati l'unito testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e i cinque allegati A, B, C, D, E firmati l'uno o gli altri, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1924 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

Atti del Governo, registro 354, foglio 75. - MANCINI.