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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1949, n. 1092

Determinazione della misura dei contributi dovuti per l'anno 1949 al "Fondo di solidarietà sociale".

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I contributi dovuti per l'anno 1949 al "Fondo di solidarietà sociale" istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a carico dei datori di lavoro: 3% della retribuzione;
a carico dei lavoratori 1,50% della retribuzione;
a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori:
1) per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12;
2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56.