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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1948, n. 1420

Sospensiva dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale e telegrafica approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-12-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto, il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nelle promozioni al grado 6° di gruppo A del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica che si effettueranno nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde, per i funzionari che alla data del 31 dicembre 1947 abbiano posseduto l'anzianità voluta per essere scrutinati a tale grado, dal requisito richiesto dall'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.
I funzionari di grado 7° del gruppo A suddetto che, alla data medesima, non abbiano posseduto l'anzianità, prescritta per essere scrutinati al grado superiore, dopo maturata tale anzianità, saranno considerati, nello scrutinio al grado 6°, come forniti del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 citato anche se non abbiano prestato il periodo di servizio ivi indicato, purché prestino lodevole servizio nell'Amministrazione provinciale, con funzioni del proprio grado o di grado superiore, da data non posteriore a quella del primo scrutinio che sarà effettuato per il grado 6° di gruppo A successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.