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DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 1242

Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-10-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, ferma restando ogni altra condizione, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.